Art. 13

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 31 dic 2025
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede allo svolgimento dei compiti e delle attività necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C. nella medesima misura, ai fini del sostegno della ricerca e dell'innovazione nonché della produzione e dell'uso dei carburanti sostenibili per l'aviazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Nordio, Ministro della giustizia Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187#art-13

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