Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all' del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All', comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «È fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell' del presente decreto».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-2