Art. 1
Trasferimento di beni
In vigore dal 5 dic 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, della cultura e del turismo;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Trasferimento di beni
1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al presente decreto.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-03;174#art-1