Art. 1

Trasferimento di beni

In vigore dal 5 dic 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, della cultura e del turismo; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni 1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al presente decreto. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-03;174#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo