Art. 2

Provvedimenti in materia di polizia amministrativa

In vigore dal 15 ott 2025
1. I provvedimenti adottati dai comuni e le segnalazioni certificate dagli stessi ricevute, concernenti le materie trasferite ai sensi dell', sono comunicati al prefetto territorialmente competente previamente alla data di svolgimento dell'evento cui si riferiscono. 2. Su richiesta del prefetto, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate di cui al comma 1 possono essere oggetto di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-09-12;138#art-2

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