Art. 1
Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa
In vigore dal 15 ott 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»;
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione;
Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sulla sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 19;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modificazioni.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1 per motivate esigenze di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno può impartire, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
Storico versioni
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