Allegato 3›Parte VI
Art. 20
In vigore dal 13 ago 2025
1. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-20-2