Allegato›Capo V
Art. 125
Rimborso dell'imposta (articolo 42 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi e alle sanzioni eventualmente pagati, l'imposta:
a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell';
b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;
d) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
e) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
f) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione.
2. Il rimborso, salvo il disposto dell', commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all', comma 2.
4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.
Storico versioni
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