Art. 4
Conservazione e fruizione
In vigore dal 20 ago 2025
1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all', comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-07-10;114#art-4