Art. 2

Modifiche al codice civile

In vigore dal 8 lug 2025
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2506.1, il comma primo è sostituito dal seguente: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sè stessa le relative azioni o quote.»; b) all'articolo 2506-bis, quarto comma, terzo periodo, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto»; c) all'articolo 2506-ter: 1) al terzo comma, dopo le parole «avviene mediante scorporo» sono inserite le seguenti: «con la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa»; 2) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.»; d) all'articolo 2369, quinto comma, le parole «, il trasferimento della sede sociale all'estero» sono soppresse; e) all'articolo 2510-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;88#art-2

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