Art. 2
Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
In vigore dal 16 lug 2025
Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo
e del cyberbullismo
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.
2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026.
3. L'ISTAT, provvede alle attività di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;99#art-2