Capo I

Art. 3

In vigore dal 1 gen 2027
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici 1. All' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.». 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. 3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; b) all', comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter». 4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; b) all'articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-3

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