Capo I
Art. 3
In vigore dal 1 gen 2027
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici
1. All' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.».
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
b) all', comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter».
4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
b) all'articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-3