Art. 2
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29
In vigore dal 12 lug 2025
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «delle organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti» e le parole: «delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «del volontariato»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della coprogrammazione e della coprogettazione» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-04-30;93#art-2