Allegato›Capo V
Art. 233
Funzioni degli ufficiali della riscossione (articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
In vigore dal 27 mar 2025
Funzioni degli ufficiali della riscossione
( decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non pufarsi rappresentare nè sostituire.
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