AllegatoTitolo V

Art. 139

Riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 32 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

In vigore dal 27 mar 2025
Riscossione spontanea a mezzo ruolo ( decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in pirate su richiesta del debitore. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a): a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con l'agente della riscossione: 1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli; 2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio; 3) i termini di notifica della cartella di pagamento; 4)le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e l'agente della riscossione pu far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l'agente della riscossione invia tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l'agente della riscossione provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in pi rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-139

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo