Capo IV
Art. 8
Poteri di vigilanza
In vigore dal 12 mar 2025
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento DORA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, le Autorità competenti DORA, secondo le rispettive competenze, dispongono nei confronti delle entità finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari, di Bancoposta e dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, dei poteri di vigilanza previsti dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50, paragrafo 2, del regolamento DORA e di quelli attribuiti dalla normativa di settore, nonché di quelli previsti dal presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità competenti DORA possono effettuare accessi e ispezioni presso i fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari e di Bancoposta, nonché convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei medesimi fornitori e richiedere loro di fornire informazioni e di esibire documenti.
Restano fermi i poteri previsti dagli articoli 51, 53-bis, 54 e 108 del TUB, dall', comma 4, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dagli , comma 1, lettera c), 30-septies, 188, 189, 190, 205-bis del CAP e dagli articoli 5-septies e 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nei confronti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e del relativo personale, nonché i poteri previsti dagli articoli 114-quinquies.2 e 114-quaterdecies del TUB, dagli articoli 6-bis, 6-ter, 7 e 62-novies del TUF e dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Storico versioni
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