Capo IV

Art. 10

Sanzioni amministrative e altre misure

In vigore dal 12 mar 2025
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 144, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato; b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. 8-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 7 per cento del fatturato; b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.»; b) all'articolo 144-ter: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 144; b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell'articolo 144. 2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della società o dell'ente. 2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.»; 2) al comma 3 dopo le parole: «di applicazione della sanzione» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»; 3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.». 2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 190-bis.2 è inserito il seguente: «Art. 190-bis.3 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di investimento a capitale fisso (SICAF), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 20 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 1 milione e il fatturato è determinabile. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1; b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1; c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 1. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle SICAV, delle SICAF, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 14 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 350.000 e il fatturato è determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 700.000 e il fatturato è determinabile. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3; b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 3; c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 3. 5. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente. 6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile. 7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione. 8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter.». 3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 310: 1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.»; 3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c-bis)»; b) all'articolo 311-sexies: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 310; b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 310. 2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.»; c) all'articolo 324: 1) dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti: «7-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 7-quater. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 7-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 7-ter e 7-quater sono commesse da una persona fisica di cui al comma 7-sexies, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria: a) di cui al comma 1, lettera c), numero 2), nei casi di cui al comma 7-ter; b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 7-quater. 7-sexies. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-quinquies si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente. 7-septies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile. 7-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7-quinquies, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.»; 2) alla rubrica, dopo le parole: «inclusi i prodotti di investimento assicurativo,» sono inserite le seguenti: «nonché alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione,». 4. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze: a) non osservano le disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera b); b) omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera a). 2-ter. Alle sanzioni di cui al comma 2-bis si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4-bis dell'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.». 5. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dopo l'articolo 37, è inserito il seguente: «Art. 37-bis (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo; b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo; b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1; b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente. 5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile. 6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione. 7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.». 6. Quando le violazioni di cui al presente articolo sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, le Autorità competenti DORA possono, in alternativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettere a) ed e), del regolamento DORA. 7. Le Autorità competenti DORA, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento DORA, possono richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento che considerino contrari alle disposizioni del regolamento stesso e prevenirne la reiterazione. 8. Per stabilire l'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative o delle misure di riparazione applicate, ai sensi del presente articolo, le Autorità competenti DORA tengono conto, nel rispetto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento DORA, della condotta intenzionale o negligente e di tutte le altre circostanze pertinenti, avuto riguardo: a) alla rilevanza, alla gravità e alla durata della violazione; b) al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) alla solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) all'importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) alle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) al livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica; g) alle precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile. 9. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'Autorità competente DORA che lo ha adottato, in conformità all'articolo 54 del regolamento DORA, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23#art-10

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