Titolo II

Art. 9

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

In vigore dal 31 dic 2024
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole da «o in quote costanti nell'esercizio» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) all'articolo 92, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»; c) all'articolo 93, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»; d) l'articolo 110, comma 3 è abrogato.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192#art-9

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