Sez. II
Art. 19
Modifiche alla disciplina della {tonnage tax}
In vigore dal 31 dic 2024
Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 155:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall', punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
«c) soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50 per cento dell'attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività.»;
3) al comma 3, dopo le parole «di cui all'articolo 161» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall'imponibile»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In conformità a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attività di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle società per le attività di trasporto marittimo.»;
b) all'articolo 156:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo»;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo è determinato in modo analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene a quelli non suscettibili di diretta imputazione.»;
d) dopo l'articolo 157 è aggiunto il seguente:
«Art. 157-bis (Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate). - 1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o più navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo.»;
e) all'articolo 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli effetti dell'articolo 155, comma 3, il medesimo obbligo di tenuta della contabilità separata di cui al comma 2 è previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilità delle attività accessorie rispetto alle attività principali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192#art-19