Art. 3
Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5
In vigore dal 17 gen 2025
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) avvia la gestione della sezione del registro di cui all', comma 1, lettera b), numero 5), del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-10;211#art-3