AllegatoParte IITitolo ICapo I

Art. 48

Competenza per territorio (articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 20 dic 2025
Competenza per territorio ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. 2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-48

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