Allegato›Capo II
Art. 19
Trattamento economico dei giudici tributari (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Trattamento economico dei giudici tributari
( del decreto legislativo n. 545 del 1992)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all', comma 2.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all', comma 1.
4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso spese.
Storico versioni
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