AllegatoTitolo IXCapo I

Art. 96

Esenzioni (articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024)

In vigore dal 20 dic 2025
Esenzioni (articolo unico della legge n. 228 del 1954; , comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024) 1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le città metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonché di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. 2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati progressivamente con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-96

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