Allegato›Capo II
Art. 30
Biglietti a riduzione (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
In vigore dal 29 nov 2024
Biglietti a riduzione
( del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attività previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti, da determinarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale di cui all', comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-30