Art. 2
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
In vigore dal 26 nov 2024
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie
1. All'articolo 38, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile»;
b) al secondo periodo, le parole «autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164#art-2