Art. 2
Designazione dell'autorità competente ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del regolamento (UE) 2022/868
In vigore dal 25 ott 2024
1. In applicazione degli articoli 13, 23 e 26 del regolamento, l'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito denominata «AgID», è designata quale autorità competente allo svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati.
2. L'AgID svolge la propria attività in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione e in conformità agli ulteriori requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento. L'AgID opera in stretta e leale cooperazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifici accordi di collaborazione non onerosi. Gli accordi definiscono le forme e i modi di esercizio del coordinamento, anche endoprocedimentale, delle competenze, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di AgID, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle altre amministrazioni competenti, in relazione alla materia trattata.
Nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli accordi prevedono forme specifiche di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, ogniqualvolta il procedimento amministrativo realizzato da AgID abbia implicazioni in termini di protezione dei dati.
3. L'AgID, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, stabilisce con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento le disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati nonché le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.
4. L'AgID provvede, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al capo III del regolamento medesimo.
5. L'AgID provvede, altresì, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità alle prescrizioni di cui al capo IV del regolamento medesimo da parte delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-07;144#art-2