Capo I

Art. 50

Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all', comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell', comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di quaranta ore. Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell' del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.»; c) al comma 3, la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti». 2. All'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»; 2) alla lettera b), la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»; b) al comma 2, la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzionamento dell'elenco». 3. All'articolo 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «della crisi e dell'insolvenza» sono inserite le seguenti: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356»; b) al comma 2 le parole: «dello stesso sesso» sono soppresse; c) al comma 3: 1) dopo le parole: «nominati dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,»; 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dell'attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Art. 50 Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.) — Testo vigente | Portale Normativo