Capo I
Art. 29
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 124, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi».
2. All'articolo 126 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la propria accettazione» sono inserite le seguenti: «, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione»;
b) al comma 2, le parole: «l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura».
3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
4. All'articolo 136, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234»;
5. All'articolo 137, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234».
6. All'articolo 140 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-29