Capo I
Art. 8
Protezione dei dati personali
In vigore dal 16 ott 2024
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorità di settore NIS e i soggetti di cui all' trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini del presente decreto e conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico viene effettuato in conformità della legislazione dell'Unione europea in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della vita privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138#art-8