Capo VI

Art. 42

Fase di prima applicazione

In vigore dal 16 ott 2024
1. In fase di prima applicazione: a) ai sensi dell', entro il 17 gennaio 2025, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui all', comma 1; b) sino al 31 dicembre 2025, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all' si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni; c) sino al 31 dicembre 2025, il termine per l'adempimento degli obblighi di cui all' è fissato in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all', comma 3, lettere a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi di cui agli è fissato in diciotto mesi dalla medesima comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorità nazionale competente NIS può stabilire modalità e specifiche di base per assicurare la conformità dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti. 2. L'obbligo di cui all', comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2026. 3. Ai sensi dell', comma 1, i soggetti essenziali e i soggetti importanti possono registrarsi a partire dalla data di pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.
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