Capo IV

Art. 33

Coordinamento con la disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

In vigore dal 16 ott 2024
1. Ai fini dell': a) gli obblighi di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono considerati almeno equivalenti a quelli previsti dal presente decreto; b) alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti nell'elenco di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019, non si applicano le disposizioni di cui al presente decreto. Restano fermi gli obblighi del presente decreto per i sistemi informativi e di rete diversi da quelli di cui al primo periodo; c) i soggetti di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, non sono sottoposti agli obblighi di notifica di cui all' del presente decreto per gli incidenti riconducibili a una notifica effettuata ai sensi dell', comma 3, del medesimo decreto-legge; d) le informazioni attinenti ai soggetti di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, ovvero trasmesse da questi ultimi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del presente decreto, possono essere escluse dagli obblighi di comunicazione di cui all'.
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