Art. 4

Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 11 ott 2024
1. All'articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135#art-4

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