Art. 11
Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 11 ott 2024
1. All'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135#art-11