Titolo I
Art. 5
Fonti della disciplina del gioco in Italia
In vigore dal 4 apr 2024
1. La disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è recata dalle seguenti fonti:
a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di competenza;
b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia;
c) il regolamento;
d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento.
2. Le disposizioni di legge o di regolamento possono essere modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango soltanto se la modifica o l'abrogazione viene riportata in modo esplicito.
3. In attuazione del principio di stabilità delle regole della concessione di cui all', comma 3, gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41#art-5