Titolo VI
Art. 25
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 4 apr 2024
1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 è incrementato di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste dagli , comma 5, lettera p), 13, comma 2, e 23, comma 4.
2. Le entrate derivanti dall', comma 6, lettera n), per ciascuno degli anni 2025 al 2034 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.
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