Art. 7

Abrogazioni e norme transitorie

In vigore dal 28 apr 2024
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005; b) all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 4 e 4-bis. 2. I soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
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