Capo II

Art. 9

Misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane

In vigore dal 19 mar 2024
1. Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, è promosso l'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali. 2. Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché con le progettualità dei servizi sanitari erogati in telemedicina, così come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del predetto Investimento. 3. Con il decreto di cui al comma 2 è prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1. 4. L'erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti di cui al comma 1 può essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di famiglia e comunità, nonché tramite la rete delle farmacie territoriali, in coerenza con quanto previsto dall', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, secondo le modalità indicate con il decreto di cui al comma 2. 5. L'Agenas verifica l'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dal presente articolo e riferisce al CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalità previsti dal decreto di cui al comma 2. 6. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo vengono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.
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