Titolo II
Art. 32
Misure per garantire l'accesso alle cure palliative
In vigore dal 19 mar 2024
1. In conformità a quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l'accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Tale diritto si esercita tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle cure palliative, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2020, nonché tramite la rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2021, che articolano l'erogazione delle prestazioni assistenziali nei diversi setting assistenziali, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.
2. Le reti locali delle cure palliative assicurano sul territorio di riferimento, attraverso equipe di cure palliative dedicate specificamente formate, attività di consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura, assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette e l'erogazione dell'assistenza nell'ambito dei PAI:
a) nelle strutture di degenza ospedaliera, ivi inclusi gli hospice in sede ospedaliera;
b) nelle attività ambulatoriali per l'erogazione di cure palliative precoci e simultanee;
c) a domicilio del paziente attraverso le unità di cure palliative domiciliari (UCPDOM);
d) nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.
3. Le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione sfavorevole, ricevono nell'ambito delle strutture della rete di cure palliative azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure, che coinvolgono il malato e la famiglia ole varie figure di rappresentatività legale.
4. A favore della persona anziana affetta da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità, ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
Storico versioni
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