Art. 2

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

In vigore dal 11 gen 2024
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto il seguente comma: «3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso spese.». 2. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: a) al primo periodo, la parola «provvede» è sostituita dalle seguenti «e le Regioni e Province autonome provvedono»; b) al secondo periodo, le parole «indicata nel relativo sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: « e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali»; 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220#art-2

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