Art. 7
Entrata in vigore
In vigore dal 31 dic 2023
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023
MATTARELLA
Tajani, il Vicepresidente, ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;216#art-7