Art. 1
Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali
In vigore dal 11 gen 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;
Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e, in particolare, gli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali
1. È istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, per la conduzione delle politiche macroprudenziali.
Coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, il Comitato persegue la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.
2. Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. In caso di assenza o impedimento, i membri possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, può invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato, fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta per le attività e le funzioni di cui al comma 4. Ciascun membro del Comitato può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno.
Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni e i verbali del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato ritenga che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria.
3. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
4. Il Comitato:
a) identifica, analizza, classifica, sorveglia e valuta i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso; condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
b) definisce indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
c) definisce e persegue strategie e obiettivi intermedi rispetto alle finalità di cui al comma 1 e li rivede periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
d) può effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni da rendere pubbliche, o da comunicare in via riservata al Governo;
e) può indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP, che sono tenute a motivare l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
f) può formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
g) può elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e può provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera a), il Comitato ha il potere di richiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o in aggregato, attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria. Il Comitato acquisisce le informazioni di cui al primo periodo nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP avvalendosi di tali autorità. Quando il Comitato intende acquisire informazioni nei confronti di soggetti non vigilati ne fa richiesta motivata alla Banca d'Italia che dispone procedersi alla loro acquisizione.
6. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, in caso di inottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP, che non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, secondo periodo, e in conformità delle rispettive legislazioni di settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dall'articolo 144, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 190, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 310, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dall'articolo 19-quater, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
b) ai soggetti non sottoposti a vigilanza che non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, terzo periodo, la Banca d'Italia applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. Alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applicano gli articoli 144-quater e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e l'articolo 145-quater del medesimo decreto, in conformità alle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d'Italia.
7. Il Comitato coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico, con la Banca centrale europea nell'esercizio dei suoi compiti macroprudenziali e con le autorità macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
8. I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti da segreto d'ufficio. Il Comitato e le autorità che vi partecipano non possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio. I dati e le informazioni ricevute dal Comitato sono gestiti dalla Banca d'Italia per gli scopi perseguiti dal Comitato. I dati e le informazioni ricevuti dalle autorità macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego motivato dell'autorità che li ha forniti, ad altre autorità italiane per esigenze di stabilità finanziaria.
9. Il Comitato presenta annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;207#art-1