Art. 3

Abrogazioni

In vigore dal 31 dic 2023
1. Sono abrogati gli , commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 10, 11, commi 1, 2, 3, lettera a), 4 e 5, 12, 13, 14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 18 e 19, commi 1 e 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-24;192#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo