Art. 2
Struttura operativa italiana presso l'Eurojust
In vigore dal 24 dic 2023
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust.
2. Compongono altresì la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'.
3. Fermo quanto previsto dall', comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è presso la sede dell'Eurojust.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-2