Art. 2

Struttura operativa italiana presso l'Eurojust

In vigore dal 24 dic 2023
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust. 2. Compongono altresì la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'. 3. Fermo quanto previsto dall', comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è presso la sede dell'Eurojust.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-2

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