Art. 2

Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

In vigore dal 23 giu 2023
1. Le disposizioni di cui all' non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-05-15;65#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo