Art. 2
Disposizioni per il gruppo linguistico ladino
In vigore dal 23 giu 2023
1. Le disposizioni di cui all' non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-05-15;65#art-2