Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 8 apr 2023
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Nordio, Ministro della giustizia Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;30#art-2

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2 Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.) — Testo vigente | Portale Normativo