Art. 10
Valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano
In vigore dal 19 lug 2025
1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all', i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste per il loro utilizzo.
2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma 3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute è esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.
5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024. La valutazione della conformità dei prodotti di cui al comma 1 nonché la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità coinvolti sono effettuate secondo le procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, è istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" costituito da:
a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attività di cui all', comma 2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità accreditati, ai fini della notifica ai sensi del comma 5;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di autorità di notifica nazionale;
c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti di cui al comma 1, nonché di vigilanza sugli organismi notificati;
d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformità prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/370.
8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, possono essere utilizzati a livello nazionale per la fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purchè sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 ?g/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformità di cui all'. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
11. In applicazione delle misure transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al 31 dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purchè sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 ?g/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformità di cui all'. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle misure transitorie previste ai commi 10 e 11, è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competenti. Per le finalità di cui al primo periodo, le autorità sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a verificare la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente articolo, quali la dichiarazione UE di conformità, gli obblighi di marcatura, la durata del certificato di conformità, riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti, come quelli riguardanti la composizione quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-10