Capo II

Art. 9

Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 134: 1) al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica»; 2) al comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalle seguenti: «idoneo allo scopo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.»; 3) al comma 3, le parole: «è effettuata anche la riproduzione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.»; b) all'articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalla parola: «idoneo»; c) all'articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti: «audiovisiva e fonografica».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-9

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