Capo VI

Art. 84

Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»; b) dopo l' è inserito il seguente: «Art. 1-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.».
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Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Art. 84 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo