Capo III

Art. 5

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

In vigore dal 18 ott 2022
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 1. Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall', comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma. Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall', comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.». 2. Al codice di procedura penale, all'articolo 282-bis, comma 4, le parole «l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro» sono sostituite dalla seguente: «un».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo