Sez. III

Art. 47

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

In vigore dal 18 ott 2022
1. I magistrati che alla data del 31 dicembre 2024 sono titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferire le funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi tribunali. 2. A far data dal 1° gennaio 2030, i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In caso di pluralità di aspiranti, si applica il comma 4 dell'. 3. Ai fini di cui agli del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'assegnazione ai sensi dei commi 1 e 2 al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alla relativa procura della Repubblica non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-47

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Magistrati titolari di funzioni dirigenziali (Art. 47 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata.) — Testo vigente | Portale Normativo