Capo V›Sez. I
Art. 40
Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi
In vigore dal 18 ott 2022
Monitoraggio dei dati contenuti
nei rapporti riepilogativi
1. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-40