Capo VSez. I

Art. 40

Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi

In vigore dal 18 ott 2022
Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi 1. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-40

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Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi (Art. 40 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata.) — Testo vigente | Portale Normativo